D.Lgs 9 aprile 2008
n° 81
Testo Unico sulla salute e sicurezza nei
luoghi di lavoro
Attuativo
della L.3 AGOSTO 2007, n.123
in
materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.
“La tutela della salute e sicurezza sul lavoro
oltre che un valore etico
è un principio affermato esplicitamente dal
nostro Ordinamento”
Col
D.Lgs 81/2008 si è voluto armonizzare ed aggiornare le innumerevoli normative
che regolamentavano la sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare
aggiornando il D.Lgs 626/94 che già a suo tempo aveva tentato di riordinare la
complessa materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.
Il
D.Lgs 81/2008 prevede la totale
riorganizzazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di
lavoro e l’armonizzazione delle leggi vigenti in materia, in maniera da
creare uno strumento unitario il cui utilizzo sia agevole e chiaro per tutti i
soggetti coinvolti. Il Testo Unico deriva comunque da indicazioni comunitarie,
ed in particolare dalla Direttiva Quadro 89/391 CEE.
La
logica che ha ispirato il Legislatore è stata quella di semplificare gli
adempimenti, eliminando per quanto possibile gli obblighi formali e aumentando
il coordinamento degli interventi di controllo. L’aspetto sanzionatorio è stato inoltre inasprito.
Il
D.Lgs 81/2008 si compone di 13 Titoli e di innumerevoli allegati nei quali si
trattano tutti gli aspetti della sicurezza precedentemente disciplinati da
singole norme (es. DPI, prevenzione incendi, caratteristiche del luogo di
lavoro, VDT, Attrezzature di lavoro etc.)
Con
il nuovo Decreto viene estesa la definizione del “lavoratore”che adesso comprende tutti quei soggetti che operano al
servizio di un datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale.
Vengono di fatto compresi anche tutti i cosiddetti lavoratori atipici.
Particolare
rilevanza viene data alla necessità di formare ed informare il lavoratore tanto
sulle attività che sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione
adottate.
In sintesi dunque il datore di
lavoro deve impegnarsi per:
- eseguire la
valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti in
azienda;
- programmare misure di
prevenzione che considerino anche l’organizzazione del lavoro e i fattori
ambientali;
- eliminare il lavoro
monotono e ripetitivo, introdurre l’ergonomicità del posto di lavoro;
- ridurre tutti i
rischi alla fonte, sostituire quello che è pericoloso con quello che è
meno pericoloso ma egualmente efficiente;
- ridurre al minimo i
lavoratori esposti ad un certo rischio e privilegiare le misure di protezione
collettiva;
- garantire il
controllo e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori, se previsto dalla normativa;
- informare e formare
tutti i lavoratori, di qualsiasi ruolo mansione;
- adottare misure
preventive e protettive programmatiche relativamente ai rischi aziendali;
- garantire la regolare
manutenzione di attrezzature, impianti, dispositivi di segnalazione di
sicurezza.
Il controllo che il datore di lavoro
ed il preposto devono esercitare sull'operato dei dipendenti, affinché non si
verifichino infortuni, essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e
psichica dei lavoratori, non può risolversi nella sola messa a loro
disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene,
ma deve costituire uno degli impegni prioritari degli stessi, gravando su di
loro anche l'onere di svolgere una continua azione pedagogica con il ricorso,
se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si
adeguino alle dette disposizioni.