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D.Lgs 9 aprile 2008 n° 81

Testo Unico sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro

 

Attuativo della  L.3 AGOSTO 2007, n.123

in materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro.

 

“La tutela della salute e sicurezza sul lavoro

oltre che un valore etico

è un principio affermato esplicitamente dal

nostro Ordinamento”

Col D.Lgs 81/2008 si è voluto armonizzare ed aggiornare le innumerevoli normative che regolamentavano la sicurezza sui luoghi di lavoro in particolare aggiornando il D.Lgs 626/94 che già a suo tempo aveva tentato di riordinare la complessa materia della salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

Il D.Lgs 81/2008 prevede la totale riorganizzazione della normativa in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro e l’armonizzazione delle leggi vigenti in materia, in maniera da creare uno strumento unitario il cui utilizzo sia agevole e chiaro per tutti i soggetti coinvolti. Il Testo Unico deriva comunque da indicazioni comunitarie, ed in particolare dalla Direttiva Quadro 89/391 CEE.

La logica che ha ispirato il Legislatore è stata quella di semplificare gli adempimenti, eliminando per quanto possibile gli obblighi formali e aumentando il coordinamento degli interventi di controllo. L’aspetto sanzionatorio è stato inoltre inasprito.

Il D.Lgs 81/2008 si compone di 13 Titoli e di innumerevoli allegati nei quali si trattano tutti gli aspetti della sicurezza precedentemente disciplinati da singole norme (es. DPI, prevenzione incendi, caratteristiche del luogo di lavoro, VDT, Attrezzature di lavoro etc.)

Con il nuovo Decreto viene estesa la definizione del “lavoratore”che adesso comprende tutti quei soggetti che operano al servizio di un datore di lavoro, indipendentemente dalla forma contrattuale. Vengono di fatto compresi anche tutti i cosiddetti lavoratori atipici.

Particolare rilevanza viene data alla necessità di formare ed informare il lavoratore tanto sulle attività che sui rischi e sulle misure di prevenzione e protezione adottate.

 

In sintesi dunque il datore di lavoro deve impegnarsi per:

 

  • eseguire la valutazione di tutti i rischi per la salute e sicurezza presenti in azienda;
  • programmare misure di prevenzione che considerino anche l’organizzazione del lavoro e i fattori ambientali;
  • eliminare il lavoro monotono e ripetitivo, introdurre l’ergonomicità del posto di lavoro;
  • ridurre tutti i rischi alla fonte, sostituire quello che è pericoloso con quello che è meno pericoloso ma egualmente efficiente;
  • ridurre al minimo i lavoratori esposti ad un certo rischio e privilegiare le misure di protezione collettiva;
  • garantire il controllo e la sorveglianza sanitaria dei lavoratori,  se previsto dalla normativa;
  • informare e formare tutti i lavoratori, di qualsiasi ruolo mansione;
  • adottare misure preventive e protettive programmatiche relativamente ai rischi aziendali;
  • garantire la regolare manutenzione di attrezzature, impianti, dispositivi di segnalazione di sicurezza.

Il controllo che il datore di lavoro ed il preposto devono esercitare sull'operato dei dipendenti, affinché non si verifichino infortuni, essendo finalizzato alla tutela dell'integrità fisica e psichica dei lavoratori, non può risolversi nella sola messa a loro disposizione dei presidi antinfortunistici e nel generico invito a servirsene, ma deve costituire uno degli impegni prioritari degli stessi, gravando su di loro anche l'onere di svolgere una continua azione pedagogica con il ricorso, se necessario, a sanzioni disciplinari nei confronti di coloro che non si adeguino alle dette disposizioni.



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